🟥 ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA
I prigionieri di guerra devono essere trattati in modo umano in ogni momento. Qualsiasi atto o omissione illegale da parte della Detenente Power che causa la morte o mette seriamente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra sotto la sua custodia è proibito e sarà considerato una grave violazione della presente Convenzione. In particolare, nessun prigioniero di guerra può essere sottoposto a mutilazioni fisiche o a esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo che non siano giustificati dalle cure mediche, dentistiche o ospedaliere del prigioniero interessato e effettuati nel suo interesse.
Allo stesso modo, i prigionieri di guerra devono essere sempre protetti, in particolare contro atti di violenza o intimidazione e contro gli insulti e la curiosità pubblica.
Sono vietate le misure di rappresaglia contro i prigionieri di guerra.
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